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quei sistemi od espedienti dell' equilibrio europeo e dell' intervento armato del Trattato di Vienna, per i quali l'Europa cercò di assicurare la pace.

Le mutate condizioni della società europea per la prevalente libertà popolare dei governi rappresentativi, il ravvicinamento degli Stati per i rapidi mezzi di viaggio e di trasmissione del pensiero, il crescente predominio degl'interessi economici, la diffusa cognizione della solidarietà delle nazioni, la cresciuta indipendenza di altri Stati prima secondarì nel concerto europeo resero più temibile la guerra, più necessarii i rimedii a frenare gl'internazionali dissidi. Talchè si vide per queste disposizioni i governi congregati a Parigi per dettare la pace seguita alla guerra di Crimea raccomandare innanzi di ricorrere allo esperimento delle armi la mediazione delle potenze amiche. Onde merita biasimo la Francia per avere acceso la micidialissima guerra con la Germania senza dar tempo a proponimenti di amistà, come recavano il Protocollo XXIII, adunanza del 14 aprile 1856, e l'articolo ottavo dell' anzidettto Trattato.

» S'il survenait entre la sublime Porte et l'une ou plusieurs des autres Puissances signataires un dissentiment qui menaçat le maintien de leurs relations, la sublime Porte et

chacune de ces Puissances avant de recourir à l'emploi de la force mettront les autres parties en mesure de prevenir cette extremité par leur action médiatrice.

Ed ora in mancanza di un potere supremo, che a modo di sovrana potestà decida dell'equo e del giusto tra le nazioni, i pubblicisti, la universale opinione salutarono con ogni migliore felicitazione il Trattato di Washington come esempio che servir possa a far considerare l'arbitrato un modo ordinario e regolare di estinguere i litigii tra gli Stati.

III.

REGOLE GENERALI DEI COMPROMESSI.

Io, che combattendo le ideali proposte di un ordinamento federativo di Europa, raccomandai da alcun tempo la utilità di un consesso permanente di arbitri, giudico ora di somma utilità, che i pubblicisti facciano più profondo studio della dottrina degli arbitrati internazionali e che la diplomazia, gli uomini autorevoli di ogni contrada, la pubblica stampa, adunanze popolari ed ogni solenne manifestazione di popolare opinione addomandino la esecuzione del Trattato di Washington.

Presentemente, giova ricordare la più innegabile dottrina del diritto internazionale ed applicarla all'ultima frase della controversia anglo americana.

* Vedi Storia degli studii sul Diritto Internazionale in Italia, Conchiusione.

Dirò col Bluntschli, coll' Heffter col Calvo 1 e con la meno recente famiglia di scrittori. I. Esservi arbitrato allora quando due stati non potendosi intendere tra essi per decidere una quistione dubbiosa delegano una terza potenza, perchè decida in ultimo grado.

II. Il compromesso, ch'è l'atto col quale. le parti s'impegnano, ha per origine il carattere litigioso dell' oggetto e per fondamento e norma i principi generali tanto intorno l'obbligatorietà dei trattati quanto i principî della procedura civile intorno i compromessi.

III. È noto che le leggi giudiziarie distinguono le amichevoli composizioni e gli arbitrati, e che la cardinale differenza tra le une e gli altri è riposta in questo che le composizioni amichevoli non sono appellabili e che gli arbitrati lo sono.

Nel diritto internazionale la mancanza di una potestà giudiziaria rende impossibile l'analogia con i principii dell'appellabilità delle sentenze arbitrali, eccetto il caso in cui lo stesso compromesso arbitrale internazionale non regoli il

A. G. Heffter. Il Diritto internazionale pubblico dell'Europa. Libro II° § 109. Compromessi. Bluntschli, Il diritto internazionale codificato, arbitrati, art.488 e seguenti. Carlo Calvo. Le Droit international, théorique et pratique précédé d' un esposé historique des progrès de la science du droit des gens. Lib. XIV, §§ 667.

modo di deferire il giudizio ad un secondo grado di giudici.

IV. Una seconda differenza capitale tra la procedura civile ed il diritto internazionale sta in questo che le decisioni degli amichevoli compositori sono rese esecutive, dalla pubblica potestà dello Stato, secondo le norme dichiarate dalle leggi civili; mentre le decisioni dei compositori internazionali non hanno forza alcuna di esecuzione contro il rifiuto delle parti. Però questa mancanza di sanzione non è soltanto propria alla sola peculiare materia de'compromessi; ma a tutta la materia del diritto internazionale: Questo obbliarono il Klüber ed il De Martens, quando scrissero la desuetudine degli arbitrati esser dipesa dalla difficoltà della loro esecuzione.

V. Quanto alle persone scelte per arbitri o le parti le indicano d'accordo, o convengono sul numero di quelle, che si possono scegliere, ovvero commettono a potenze neutrali la scelta.

Vi può essere anche un sistema misto, cioè alcuni degli arbitri esser nominati dalle parti ed altri da potenze neutrali.

VI. Gli esempi provano che furono nominati per arbitri professori, facoltà di diritto, giureconsulti, tribunali di commercio, gli antichi Parlamenti e principi regnanti. In tesi generale può dirsi che ogni persona capace possa esser arbitro.

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