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vincolo politico, di un'autorità superiore giudice delle controversie tra le nazioni egualmente indipendenti. Le idee del Sully attribuite generosamente ad Enrico IV, il disegno di Pace Universale pubblicato ad Utrecht nell' anno 1713, da Emery de la Croix, che si ascose sotto il manto dell' anonimo, 1 il disegno di Pace Perpetua dell'abate Castel di Saint-Pierre, rève d'un bonhomme al dire del Cardinale du Bois, e simiglianti proposte svolte e ripetute dal Rousseau, dal Kant, dal Bentham e più recentemente dal Larroque e dal Trendelenburg 2 sono più documenti di alta bontà di cuore, che dettati di concreta e specifica ponderazione di diritto.

La proposta di tali convocazioni generali di Stati con strettezza di vincoli politici ed accordi, per quanto maestose, insigni e permanenti, non trapassa di una linea la imitazione delle federazioni, delle quali ci porgono esempio la Germania, l'America, l'Elvezia.

1 Le Projet de paix universelle è rimasto ignoto per lungo volgere di tempo, benchè sia uno dei più notevoli pubblicati sopra l'argomento della guerra.

Esso è contenuto nel libro: Nouveau Cynée, ou Discours des occasions et moyens d'établir une paix générale et la liberté de commerce pour le monde.

Ho cercato più volte di renderlo noto per far completa la storia della scienza su questa materia.

2 Trendelenburg, Lacune del diritto internazionale. Larroque, De la guerre et des armées permanentes.

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Il principio fondamentale delle varie istituzioni di giudici supremi tra la indipendenza degli Stati è la estensione del patto federale alle varie genti della umanità.

Se una filosofia generosa e umanitaria può contentarsene od ammirare i sogni bellamente rinnovellati de' suoi caposcuola, gli errori dei nobili ingegni non hanno forza d'imporsi alla mente dell'osservatore coscienzioso ed attento.

Un ordinamento centrale dell'umanità troverà perpetua resistenza in quella legge di natura, che pone la unità morale del genere umano nella varietà delle nazioni.

L'esempio della congiunzione di genti e del rinnovamento di Stati nella forma federativa non dimostra possibile l'ordinamento di Europa o del mondo in unica società politica.

La genesi delle federazioni è ben nota.

O essa sorge dal frazionamento di grossi imperii in piccoli stati, i quali consentono che una data somma di sovranità locale resti ad un potere centrale, che garantisca ai consosociati il bene del legame politico.

Ovvero la federazione sorge dalla società politica federale, che stati indipendenti e divisi attuano, mercè il sagrifizio di una speciale parte di autonomia locale per creare una sovranità centrale.

Queste forme politiche sono avvenimenti, che

nulla hanno di assoluto e di universale, anzi la incorporazione di una parte del mondo o di tutte le nazioni per via di spontaneità e di deliberazione è onninamente esclusa dalle differenze di genio, di lingua, di storia, di costumi, d'incivilimento, d'indole, di tradizioni, di religioni, e dalle varietà di suolo, di clima, preordinate a denotare che le nazioni sono opera della natura e grande disegno dell'ordine mondiale.

Non accadrà mai che il maggior grado possibile di unione morale e giuridica attuato tra le nazioni tocchi la loro incolumità ed autonomia.

La libertà delle medesime è inconciliabile con l'idea di un consorzio universale politico di tutte le genti e della loro soggezione ad un Areopago mondiale.

La lenta opera e laboriosa della ragione, se addurrà il regno sublime ed incrollabile del vero e rifarà i pensieri ed i cuori degli uomini, non recherà un ordinamento esteriore ed unico di tutte le varietà di congregazioni civili.

La scienza del diritto internazionale deve pur essa difendersi dai postulati de' socialisti, che negano la libertà delle nazioni credendo all'onnipotenza ed all'avvenire di un imperio unico.

Il poeta dell'ironia nazionale sferzò con profondissima cognizione della pratica dottrina

del diritto le superbe visioni degli umanitarii. 1

La scuola giuridica italiana distinta sempre per il felice innesto della speculativa e dell'osservazione ripudiò pure il fallace sogno della gran repubblica unica del genere uma

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Nè le storie lasciano credere che dilatandosi l'umanità tra le genti e crescendo i mutui negozii, il mondo possa ordinarsi in una sola nazione, come si piace di sperare il Blunschli, guardando l'ordinamento lento e graduato degli Stati unitarii.

Lo sviluppo sociale dalla famiglia per la tribù e lo stato, e il moderno accordo degli stati nelle nazioni per la riconosciuta nazionalità dei popoli è opera di distinzione e non di confusione. Il progredire della civiltà affina l'essere distinto di nazione, non lo dimezza. Invece la storia insegna chè l'ordinamento di molte popolazioni disseminate sulla terra sotto

1 Ricordo: Gli Umanitarii del Giusti.

2 Tra gli altri leggi il Mamiani: Di un nuovo diritto pubblico europeo, Cap. XV, Dell' idea archetipa del giure internazionale europeo, § II. pag. 263, e l'appendice: Dell'ottima congregazione umana e del principio di naziona'ilà, § 21, Come il progresso perfettivo di tutte cose non iscema la varietà del viver comune pag. 588.

unico imperio è conseguenza o della loro decadenza o della loro infanzia, ovvero della feroce violenza. L'impero macedone venne nell' ora del decadimento greco; quello de' Cesari del decadimento romano.

La teocrazia papale fu possibile nella infanzia de' popoli barbarici e nello scadimento persistente delle genti latine. L'impero napoleonico fu possibile per la consumazione degli elementi rivoluzionarii.

Se adunque le disposizioni e le virtù peculiari, che la natura concesse ai popoli, daranno effetti nuovi e straordinarii e manterranno copiose le forze del vivere nazionale, io giudico impossibile la conformità politica del governo degli stati.

E ciò che non permette la natura, il comune progresso neppure desidera come profittevole.

Se i popoli fossero adunati e congiunti insieme secondo la foggia delle federazioni occorrerebbe una forza comune per la funzione di un tribunale supremo.

Tutti coloro che sognarono la fondazione di un tal magistrato riconobbero la necessità di una forza comune, ordinata pel fine di farne eseguire le decisioni.

In questa peculiare materia i pubblicisti dai sogni dorati modellarono le loro proposte sul sistema delle esecuzioni federali.

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