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articolo sarà pagabile a Washington in contante, nello spazio di sei mesi dalla consegna di ogni relazione.

La commissione di assessori può impiegare il numero di persone che giudicherà necessario; le spese della commissione saranno sostenute egualmente dai due governi; esse saranno pagate di tanto in tanto, come sarà giudicato conveniente, sopra la presentazione dei conti certificati dalla commissione.

I due governi pagheranno nello stesso modo a parti eguali gli onorarii degli assessori.

ART. XI.

Le alte parti contraenti s'impegnano a considerare le decisioni del tribunale di arbitrato e quelle della commissione degli assessori nel caso che sarà costituita, come un regolamento completo, assoluto e finale di tutti i reclami sopra indicati; e s'impegnano inoltre che ciascuno dei detti reclami comunque sia stato fatto, formulato e presentato, sia al tribunale, sia alla commissione, o che non lo sia stato, sarà considerato e trattato dopo la fine dei lavori del tribunale e della commissione, come definitivamente regolato e come senza valore; esse lo dichiarano nullo ed inammissibile per l'avvenire.

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Secondo il modo di procedere del Trattato e ne' termini scritti in esso i governi stranieri fatti degni di speciale fiducia scelsero gli arbitri necessari. La Svizzera nominò il sig. Staempfli, il Brasile il barone d'Itajuba, l' Italia il conte Sclopis.

I governi interessati nominarono i loro arbitri, agenti e consiglieri.

L'Inghilterra indicò per arbitro sir Alessandro Cockburn, Lord Chief Justice, per agente Lord Tenterden, per consiglio sir Roundell Palmer.

L' America volle per arbitro C. F. Adams, per agente J. C. Bancroft Davis, per Consigli i signori Caleb Cushing, William M. Evarts e Morrison R. Waite e per Solicitor il signor C. Beaman, jr.

Secondo l'art. 3 del Trattato le memorie dovevano esser presentate insieme con i documenti sei mesi dopo lo scambio delle ratificazioni. L'americana fu data nel gennaio, l'inglese in febbraio.

La memoria dell'America, divisa in sei parti, contiene questi reclami.

<< I. Reclami per perdite dirette derivanti dalla distruzione delle navi e dei loro carichi dalle navi di guerra insorte.

II. Spese fatte dalla nazione, inseguendo tali navi.

III. Perdite sofferte pel trasferimento sotto bandiera britannica della marina mercantile degli Stati Uniti.

IV. Aumento del prezzo di assicurazione.

V. Prolungamento della guerra ed aumento considerevole delle spese cagionate dalla medesima e dalla repressione dell' insurrezione.

La memoria dice: « Gli Stati Uniti hanno «< infatti il diritto di chiedere al tribunale un «< compenso per queste perdite di natura diversa «<e per le spese, alle quali li han costretti << queste navi.

<< I reclami provenienti da perdite dirette ca<< gionate dalla distruzione dei bastimenti mer<«< cantili e dai loro carichi, possono esser sud<< divisi nel modo seguente:

<< I. Reclami per distruzione di navi e di pro<< prietà poste sotto la bandiera degli Stati « Uniti.

<< II. Reclami per danni o cattivi trattamenti <«<fatti alle persone e che sono stati il risulta<«<mento della distruzione delle navi appartenenti « alle due classi precedenti. >>

Appena tali domande furono note fu grande sdegno nella pubblica opinione, nella stampa, nel Parlamento d'Inghilterra. Esso nacque dalla richiesta dei danni indiretti, per la quale si credette chiamata l'Inghilterra a pagare una indennità simigliante a quella imposta dall' Ale

magna alla Francia, dopo una guerra tanto ruinosa. Gl' inglesi non vogliono ammettere che la categoria dei reclami per il prolungamento della guerra e l'aumento considerevole delle spese possano essere presentate al Tribunale.

Alcun giornale autorevole, come il Daily News, osò consigliare energicamente la denunzia del Trattato.

Altro non si peritò di porre innanzi la forsennata necessità delle armi.

Il Messaggio reale letto all' apertura del Parlamento il dì 6 febbraio annunziò: « che dalla << parte degli Stati Uniti si erano prodotti re<«< clami aggiunti, che dal canto del governo << della Regina non son compresi come risul– «tati dall' arbitrato e che un'amichevole comu<«<nicazione era stata indirizzata sull'oggetto al « governo degli Stati Uniti. »>

Nello stesso giorno e nel seguente il Parlamento echeggiò di varie rampogne, di gravi proteste.

Nella Camera dei Comuni la sera del di 7 febbraio 1872, ricorrendo la discussione dell' indirizzo alla Corona, si lamentò la irregolarità del Trattato, poichè il governo l'aveva sottratto alle ratificazioni del Parlamento. L'onorevole Morgan censurò aspramente la crassa negligentia degli autori del Trattato, che chiamò amateur diplomatists, ornamental giurits, protestando che

sarebbe stato meglio di mandar due attorneys del quartiere di Lincoln' sinn.

Altri oratori usarono simiglianti censure.

Lord Gladstone rispose, sostenendo principalmente che i Commissarî americani avessero posto da parte i reclami indiretti.

Il Times accolse nelle sue colonne abbondanti lettere di cittadini inglesi intorno il graVoso argomento. Lo Spectator sostenne che l'Inghilterra non potesse permettere che i reclami detti per i danni indiretti fossero deferiti al Tribunale degli Arbitri.

L'Economist giudicò ambigua la quistione, ma riposta tutta nel riconoscere se il giudizio arbitrale fosse l'amichevole settlement, per cui si sarebbe rinunziato ai reclami indiretti e profferì giudizio contrario all' America.

Solamente il Morning Post con una serenità di mente sostenne un principio altamente giusto, cioè essere competente il Tribunale alla piena discussione dei reclami, pur dovendo peraltro tener questo modo: di chiedere a sè in primo luogo se per i termini del Trattato avessero gli Stati Uniti il diritto di presentar reclami per i danni indiretti, e risolta questa questione, decidere quella più importante, se tutti i reclami fossero fondati in fatto ed in diritto.

Dall' altra parte dell'oceano il potere legisla

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