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cui si sono prodotti i reclami degli Stati Uniti menzionati nell' articolo I; ma per dare testimonianza del suo desiderio di fortificare le amichevoli relazioni tra i due paesi e di prendere in vista dell'avvenire utili precauzioni, il governo di Sua Maestà consente che nel decidere le questioni che questi reclami hanno sollevate, gli arbitri considerino che il governo inglese non abbia inteso dipartirsi dai principii enunciati nelle precedenti regole.

Le alte parti contraenti s' impegnano di osservare queste regole nelle loro relazioni reciproche in avvenire e di recarle a cognizione delle altre potenze marittime, invitandole ad aderirvi.

ART. VII.

La decisione del tribunale dev' essere resa, se può farsi, nello spazio di tre mesi a calcolare dal momento in cui le parti avranno terminato le loro difese.

Essa dev' essere scritta, datata e sottoscritta da quelli degli arbitri, che vi avranno data la loro adesione.

Il detto tribunale determinerà, considerando ciascuna nave separatamente, se la Gran Bretagna, sia per azione, sia per omissione abbia mancato ad uno dei doveri prescritti nelle tre

regole precedenti o riconosciuti nei principii del diritto delle genti che non sono incompatibili con queste regole; darà un certificato, che affermi il fatto relativamente a ciascuno delle dette navi. Nel caso in cui il Tribunale decidesse che la Gran Bretagna avesse mancato ad una od a parecchie delle obbligazioni menzionate quì sopra, potrebbe aggiudicare, se lo trovasse conveniente, una volta tanto, una determinata somma, che la Gran Bretagna sarebbe tenuta a pagare agli Stati Uniti per tutti li reclami che le saranno stati indirizzati; in questo caso la somma per una volta così aggiudicata sarebbe pagata in contanti dal Governo della Gran Bretagna a quello degli Stati Uniti a Washington nello spazio di dodici mesi dalla data del giudizio.

La decisione sarà resa in doppio originale; una copia ne sarà trasmessa all'agente degli Stati Uniti pel suo governo ed un'altra all'agente della Gran Bretagna pel proprio.

ART. VIII.

Ciascun governo pagherà il suo mandatario e provvederà alla rimunerazione dell' avvocato da lui addetto e dell' arbitro che avrà nominato; dovrà parimenti far tutte le spese della preparazione del suo affare e della presentazione del medesimo al tribunale.

Tutte le altre spese dell'arbitrato saranno egualmente sostenute dai due governi.

ART. IX.

Gli Arbitri faranno compilare un esatto processo verbale delle loro deliberazioni e potranno nominare ed impiegare le persone che loro

saranno necessarie.

ART. X.

Nel caso in cui il Tribunale decidesse che la Gran Bretagna non mantenne una o parecchie delle obbligazioni quì sopra annunziate ed ove non aggiudicasse una somma, una volta tanto, le alte parti convengono di nominare una commissione di assessori, incaricata di ricercare e determinare quali sieno li reclami validi e quale somma o somme la Gran Bretagna debba pagare agli Stati Uniti in conseguenza della responsabilità in cui è incorsa per inesecuzione delle sue obbligazioni relativamente a ciascun naviglio; la responsabilità della Gran Bretagna sarà quella, che sarà stata fissata dagli arbitri.

La commissione di assessori sarâ costituita nel modo seguente:

Uno dei membri sarà nominato dal Presi

dente degli Stati Uniti; un secondo da Sua Maestà Britannica; il terzo sarà scelto iu egual modo dal rappresentante di Sua Maestà il Re d'Italia a Washington. Nel caso in cui una vacanza si producesse per un caso qualunque sarebbe sostituita in conformità delle regole seguite nelle prime nomine.

Dopo che la commissione sarà stata così ordinata si costituirà appena sarà possibile a Washington, e potrà tenere le sue adunanze in questa città, a Nuova York od a Boston. Questi membri sottoscriveranno una solenne dichiarazione, con la quale s'impegneranno di esaminare e decidere imparzialmente, accuratamente, coscienziosamente e secondo i principii della giustizia e dell' equità tutte le quistioni, che saranno loro sottoposte. Essi esamineranno immediatamente e conformandosi alle regole che potranno stabilire, i reclami, dei quali il governo degli Stati Uniti li investirà; li discuteranno e li decideranno nell'ordine e nel modo che giudicheranno più convenienti, ma non faranno uso che delle prove che loro saranno fornite in nome del governo degli Stati Uniti e di quello della Gran Bretagna. Essi saranno obbligati di ascoltare su ciascun affare, se ciò sarà richiesto, una persona, che rappresenterà ciascun governo come consiglio o mandatario. Una maggioranza di assessori basterà a decidere ciascun affare.

La decisione degli assessori dev'essere data per iscritto su ciascun reclamo; ognun d'essi la sottoscriverà e sarà datata.

Ciascun reclamo sarà presentato alla commissione nello spazio di sei mesi a contare dalla prima adunanza. Tuttavia la commissione nel caso in cui avesse ragioni sufficienti potrebbe prolungare tre mesi al più il tempo fissato per la presentazione di un reclamo.

Allo spirar dell'anno che sarà incominciato con la prima seduta od avente questa data, gli assessori faranno una relazione ai loro rispettivi governi, e questo documento farà conoscere il numero dei reclami decisi sino a questa data. Nel caso in cui vi fossero ancora affari da giudicare nel momento che questa relazione sarà rimessa, i commissarii ne faranno una seconda al cadere dell'anno seguente o prima di questa data, e se esistessero ancora reclami, che allora non fossero stati ancora decisi, i commissarii sarebbero tenuti a presentare la loro relazione finale in un ultimo termine di sei mesi.

La relazione o le relazioni saranno fatte in doppia copia; un esemplare ne sarà rimesso al segretario di Stato degli Stati Uniti ed un altro al rappresentante di Sua Maestà Britannica a Washington.

Ogni somma aggiudicata in virtù di questo

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