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prendere il mare, che sia armata od equipaggiata, quando questo governo abbia motivi sufficienti di pensare che tale nave sia destinata ad incrociare od a far atti di guerra contro una potenza, con la quale esso stesso è in pace. Questo governo deve fare egualmente tutte le diligenze necessarie per impedire che una nave assegnata ad incrociare od a fare atti di guerra, com'è detto sopra, lasci i limiti della sua giurisdizione territoriale nel caso, in cui sarebbe stata adattata, sia in tutto, sia in parte, ad usi guerreschi.

<< 2° Un governo neutrale non deve nè permettere nè tollerare che uno dei belligeranti si serva dei porti e delle acque di lui come di una base di operazione navale contro un altro belligerante, non deve nemmeno permettere o tollerare che uno dei belligeranti rinnovi od aumenti le sue provvigioni militari, che si procacci armi o benanche che recluti uomini.

« 3° Un governo neutrale è obbligato di fare tutte le diligenze necessarie nei suoi porti e nelle sue acque per impedire che le obbligazioni ed i doveri sopra indicati non sieno violati; parimenti farà verso tutte le persone, che si trovano nella sua giurisdizione ».

Una delle condizioni di questo accomodamento è che da ora in appresso queste regole

saranno considerate come obbligatorie nelle relazioni reciproche dei due paesi. Fu anche ammesso che l'arbitro decidendo le questioni, che gli fossero sottoposte, sarebbe guidato dalle regole precedenti, che l'Alta Commissione aveva considerato come applicabili ai reclami degli Stati Uniti, come pure dai principii del diritto delle genti che non sono incompatibili con quelle, che l'arbitro giudicherebbe tali da applicare al negozio.

L'Alta Commissione mista esaminò allora sotto quali forme i reclami sarebbero sottoposti e quale sarebbe il modo di costituire il tribunale di arbitrato.

Nelle conferenze dei 6, 8, 9, 10 e 12 aprile l'Alta Commissione mista esaminò e discusse in quali forme si presenterebbero gli affari, il modo di pronunziare le decisioni favorevoli agl' interessati e come sarebbero scelti gli arbitri.

I commissari americani, facendo allusione alla speranza che avevano espressa il dì 8 marzo, domandarono se i commissarii inglesi consentissero a documentare officialmente per iscritto i dispiaceri, che le prede commesse dalle navi, che davan luogo a queste discussioni, avevan dovuto far provare al governo di Sua Maestà? I commissarii inglesi risposero ch'essi erano in grado di esprimere in un modo amichevole

e senza riserva, il dispiacere che cagionava al governo della Regina la fuga dell' Alabama e delle altre navi uscite dai porti inglesi come anche gli atti di pirateria, de'quali si erano rese colpevoli. I commissarii americani accettarono questa espressione di dolore come tale da dar loro piena soddisfazione; eglino vi scorgeranno una testimonianza di benevolenza; erano convinti, aggiunsero, che questa dichiarazione sarebbe interpretata in pari modo dal governo e dal popolo degli Stati Uniti.

Nella conferenza del 13 aprile i commissarii si posero d'accordo sul trattato dall' arti colo I° sino all'articolo XI°.

Il Trattato fu sottoscritto a Washington il dì 8 maggio 1871, e le ratificazioni furono scambiate a Londra il 17 giugno seguente.

Avendo scritto copiosamente la storia dei fatti e riferito con grande esattezza la storia. della origine del trattato, giudico savio partito di recare la traduzione del medesimo; e perchè possa il lettore comodamente considerare ogni mancamento di precisione, che nel tradurre io abbia potuto commettere, ne reco in fine il testo inglese quale io lo trassi da officiale do

cumento.

TRATTATO DI WASHINGTON

ART. I.

Attesochè tra il governo degli Stati Uniti ed il governo di S. Maestà Britannica sono sorte controversie, che ancora esistono e che provengono dagli atti commessi dai varii navigli, i quali han dato luogo ai reclami conosciuti sotto il nome generico di reclami dell' Alabama.

E atteso che S. Maestà Britannica autorizzò i suoi alti commissarii ed inviati plenipotenziari ad esprimere con animo amichevole il rammarico, che le avevano fatto provare la fuga dell' Alabama e degli altri vascelli, quali sieno le circostanze, in cui quella abbia avuto luogo, nonchè le depredazioni ch'essi han

commesso.

In conseguenza di ciò per metter fine a tutte le lagnanze ed ai reclami presentati dagli Stati Uniti e per regolare prontamente tutti i detti reclami, che non sono ammessi dal governo

di S. Maestà Britannica, le alte parti contraenti convengono che tutti quelli provenienti dagli atti commessi dai vascelli, dei quali è sopra discorso, e che sono indicati sotto il nome generico di reclami dell'Alabama, saranno portati innanzi un tribunale di arbitrato composto da cinque arbitri, nominati come sarà detto qui appresso, cioè: uno sarà nominato dal Presidente degli Stati Uniti; un altro da S. Maestà Britannica; S. Maestà il Re d'Italia sarà pregato di nominarne uno; il Presidente della Confederazione elvetica sarà pregato di nominarne un altro e S. Maestà l'Imperatore del Brasile sarà pregato di nominarne un altro.

In caso di morte, di assenza od incapacità di uno dei detti arbitri e nel caso in cui uno. di essi negligesse, ricusasse o cessasse di esercitare tali funzioni, il Presidente degli Stati Uniti, o S. Maestà Britannica, o S. Maestà il Re d'Italia, o il Presidente della Confederazione elvetica o S. Maestà l'Imperatore del Brasile, secondo il caso, possono immediatamente nominare un' altra persona per compiere l'ufficio di arbitro in vece di quella che fosse stata scelta in primo luogo da uno di questi capi di Stati.

Se nei due mesi, che seguiranno la domanda da una delle alte parti contraenti indirizzata a

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